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Tribunali Emilia-Romagna > Natura subordinata
Data: 16/02/2000
Giudice: Sorgi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 47/00
Parti: Bakadur / Unione sindacale territoriale CISL
TRIBUNALE DI FORLì - RIVENDICAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO - MANCATO RIFERIMENTO A SPECIFICI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE RETRIBUTIVE RICHIESTE - NULLITÀ DEL RICORSO: INSUSSISTENZA - ELEMENTI PER LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI SUBORDINA


Una lavoratrice che aveva prestato la sua attività per la CILS di Cesena dal 1990 al 1996 nell'ambito dei servizi del sindacato deputati all'accoglienza ed all'inserimento degli stranieri, percependo per il primi due anni L. 600.000 mensili e successivamente L. 750.000, chiedeva l'accertamento giudiziale del vincolo di subordinazione e la condanna al pagamento delle differenze retributive che sarebbero risultate dovute ai sensi dell'art. 36 Cost. La CISL si costituiva eccependo la nullità del ricorso per genericità della domanda e comunque affermando il carattere autonomo della prestazione. La prima eccezione veniva respinta dal Giudice del lavoro con un richiamo al principio di cui all'art. 36 Cost. di adeguatezza ad un'esistenza libera e dignitosa, "uno di quei punti che il testo fondamentale del nostro ordinamento ritiene sicuri e precisi nel loro contenuto minimo". A tale proposito il magistrato osserva che "la domanda della parte ricorrente non appare indeterminata perché, comunque, arricchita di questo richiamo generale della Costituzione che ne consente una lettura minima entro la quale ritrovare sicuramente le indicazioni necessarie per rendere la domanda concreta ed individuabile, anche senza un contesto di riferimento classico come contratto collettivo o un regolamento economico o uno specifico inquadramento". Quanto al merito, il Giudice - dopo aver attribuito rilevanza alla volontà espressa dalle parti solo nella misura in cui essa risulta confermata dalla volontà ancora presente di entrambe le parti al momento, successivo, della valutazione del giudice, essendo consentite in difetto valutazioni contrarie con un maggior ambito di elementi valutativi - ha considerato accertato il carattere della continuità e stabilità dell'impegno, pur nell'ambito di una notevole autonomia di gestione giustificata dal fatto che l'attività della ricorrente "fosse tesa a portare un contributo concreto per la soluzione dei non pochi problemi degli stranieri presenti nei territori, e quindi non avesse le caratteristiche del normale lavoro impiegatizio ma richiedesse capacità di dinamismo e di elasticità sicuramente non comuni". Alla luce di questa e di altre considerazioni attinenti la fattispecie concreta la domanda veniva accolta e la CISL condannata a pagare le differenze retributive determinate dal Giudice con valutazione equitativa




Tribunali Emilia-Romagna > Natura subordinata
Data: 30/05/2006
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 158/06
Parti: Rizzoli Emanuelli S.p.A. / Vittorio G
TRIBUNALE DI PARMA - SUBORDINAZIONE: CRITERI DISTINTIVI – CO.CO.CO. A TERMINE INVALIDO – TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO


F.C. ha stipulato il 1 aprile 2003 un contratto di co.co.co con Parma A.C. S.p.A. quale “responsabile delle relazioni interne” per il periodo fino al 30.6.2005. Dopo il crack Parmalat, Parma A.C. è stata posta in amministrazione straordinaria. Il 16.6.2004 il contratto è stato risolto dall’Amministrazione Straordinaria, ex art. 50 d.lgs. 270/99, che consente tale risoluzione per i contratti che non siano di lavoro subordinato. In seguito si è avuto un trasferimento d’azienda da Parma A.C. S.p.A. in a.s. a Parma F.C. S.p.A.. F.C. ha agito in giudizio, sostenendo che il rapporto era divenuto di lavoro subordinato. Con conseguente applicabilità dell’art. 18 Stat. Lav. Nei confronti della cessionaria Parma F.C. S.p.A.. Questa si è difesa, sostenendo che, in ogni caso, il contratto di lavoro subordinato in ipotesi esistente andava considerato a termine.

Il Tribunale di Parma ha in primo luogo affrontato il tema della subordinazione, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità in materia, ed in particolare quella secondo la quale la questione della identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso quali desumibili dalle modalità della sua attuazione in quanto nei rapporti di durata il comportamento delle parti è idoneo ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale sia una nuova diversa volontà (Cass. n. 14294/2004; Cass. n. 161444/2004; Cass. 20669/2004) e quella secondo cui il potere direttivo “deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa”, mentre “il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale” (Cass. n. 20002/2004; Cass. n. 15275/2004; Cass. 9151/2004; Cass. n. 4889/2002).

Il Tribunale ha inoltre respinto la tesi per cui il contratto di lavoro subordinato andava considerato pur sempre a termine, in quanto “il termine apposto al contratto co.co.co. era strettamente correlato e funzionale a tale contratto”; ha aggiunto che, d’altra parte, “non vi (era) alcuna prova di una volontà delle parti di attribuire a tale clausola anche la funzione di limitare la durata del contratto di lavoro subordinato poi istauratosi tra di esse” e che, anzi, “la volontà iniziale delle parti di dare vita ad un contratto di co.co.co. (era) stata … <superata> dalla loro condotta concreta, sulla base della quale si è instaurato tra le stesse un rapporto di lavoro subordinato”, da ritenersi “a tempo indeterminato, rappresentando tale tipo di contratto la regola a fronte della quale l’eccezione deve essere debitamente allegata e provata”.